Patentino F-gas per officine: chi deve averlo per la ricarica del clima auto, corso, costo e novità 2026

Ultimo aggiornamento il 24 Nov 2026
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officina.it Scritto da officina.it
Patentino F-gas per officine: chi deve averlo per la ricarica del clima auto, corso, costo e novità 2026

Risposta rapida: Per ricaricare o riparare il climatizzatore dell’auto serve l’attestato F-gas personale: il percorso tipico dura 8 ore, prevede un test finale e costa 250-550 € + IVA, senza esame presso l’organismo né scadenza oggi prevista dal DPR 146/2018. È diverso dal certificato del frigorista, che richiede un esame e vale 10 anni: per l’attività sui veicoli, tecnico e officina si iscrivono al Registro, ma l’impresa non deve certificarsi. Il fornitore vende R134a e R1234yf alle imprese con personale attestato; le sanzioni per lavorare senza titolo possono arrivare a 100.000 €, secondo la violazione. Il nuovo quadro europeo introduce i livelli M1-M4 e il primo aggiornamento dei vecchi attestati entro il 12 marzo 2029.

Cerchi “patentino f gas” e trovi corsi per frigoristi, esami teorici e pratici, certificazioni aziendali. Se lavori sul clima auto, rischi di scegliere un percorso diverso da quello necessario o di preventivare adempimenti che non riguardano la tua officina.

Il problema interessa meccanici, elettrauto, gommisti e carrozzieri: basta intervenire sul circuito del climatizzatore, anche dopo una riparazione da incidente. Il patentino f gas auto (o patentino fgas autoriparatori, come lo chiamano i corsi) è un titolo diverso da quello dei frigoristi. Devi distinguere il titolo del tecnico, l’iscrizione dell’officina e i documenti richiesti dal fornitore del refrigerante.

Questa guida, aggiornata a ottobre 2026, separa questi obblighi e spiega cosa cambia con i Regolamenti UE 2024/573 e 2025/1893, mentre l’adeguamento italiano è ancora in preparazione.

Patentino F-gas in officina: è un attestato, non il certificato del frigorista

“Patentino” è il termine comune. Per il climatizzatore dei veicoli il documento corretto è l’attestato di formazione personale, previsto dall’art. 9 del DPR 146/2018. La certificazione F-gas per apparecchiature fisse segue invece un percorso diverso.

La distinzione conta quando confronti i corsi: molte risposte online, comprese quelle automatiche, descrivono il lavoro sugli impianti fissi.

Attestato per veicoli Certificato per apparecchiature fisse
Norme: DPR 146/2018, art. 9; Reg. 2024/573, art. 10; Reg. 2025/1893 Norma nazionale: DPR 146/2018, art. 7, nel quadro europeo aggiornato
Attività: recupero e, nel nuovo quadro UE, manutenzione, assistenza e riparazione del clima veicoli Attività: quelle previste dalla categoria di certificazione sugli impianti fissi
Rilascio: organismo di attestazione della formazione Rilascio: organismo di certificazione
Verifica: test finale del corso; nessun esame separato presso l’organismo Verifica: esame teorico e pratico
Corso: tipicamente 8 ore; l’UE non fissa un monte ore minimo Corso: durata variabile secondo preparazione e percorso
Scadenza: nessuna nel DPR; aggiornamento dei vecchi attestati entro il 12 marzo 2029 Durata: 10 anni ai sensi dell’art. 7, comma 2; aggiornamento previsto dal nuovo quadro UE
Costo indicativo: 250-550 € + IVA Confronto indicativo Cat. I: 500-1.300 €, con esame
Impresa: iscrizione al Registro, senza certificazione per le sole attività sui veicoli Impresa: certificazione richiesta per le attività soggette
Registro: iscrizione di tecnico e officina Registro: iscrizione dei soggetti interessati
Banca Dati interventi: nessuna comunicazione delle ricariche A/C auto Banca Dati interventi: comunicazioni per le attività previste
Aggiornamento: passaggio ai livelli pertinenti M1, M2 o M4 per i vecchi attestati Aggiornamento: secondo il percorso applicabile alla certificazione

Può ottenere l’attestato F-gas per veicoli qualsiasi persona fisica, anche un dipendente e anche senza partita IVA. L’iscrizione personale resta distinta da quella dell’impresa: il documento appartiene al tecnico.

Se stai organizzando le abilitazioni per aprire un’officina meccanica, considera separatamente questo percorso, i requisiti del locale e altre autorizzazioni, come la certificazione SERMI.

Chi deve averlo in officina: titolare, dipendenti, apprendisti

Quando è obbligatorio il patentino F-gas? L’obbligo dipende dall’attività svolta, non dalla qualifica scritta sul contratto.

  • Titolare operativo: deve avere l’attestato se interviene sul circuito.
  • Dipendente o operaio: deve averlo per recuperare refrigerante e svolgere manutenzione, assistenza o riparazione.
  • Titolare che gestisce soltanto l’azienda: non deve conseguirlo personalmente, purché operino tecnici attestati.
  • Accettatore e amministrazione: nessun attestato per le sole mansioni organizzative.
  • Apprendista in formazione: può operare soltanto nella deroga temporanea sotto supervisione.
  • Elettrauto, gommista o carrozziere: stesso obbligo quando l’intervento coinvolge il circuito A/C, per esempio sostituendo un condensatore.

Il DPR 146/2018, art. 9, comma 1, disciplina espressamente il recupero dai climatizzatori dei veicoli rientranti nella Direttiva 2006/40/CE. Il Reg. 2024/573, art. 10, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), estende la formazione a manutenzione, assistenza e riparazione; l’art. 8, paragrafo 4, riserva il recupero a personale attestato.

Non conviene quindi distinguere operativamente tra chi recupera e chi “fa soltanto una ricarica”: organizza l’attestazione di chiunque apra il circuito. Sul piano sanzionatorio, però, l’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 163/2019 colpisce l’impresa che fa recuperare il gas a personale senza attestato ed esclude espressamente «l’attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero».

Per chi è in formazione, l’ex Reg. 307/2008, art. 2, paragrafo 2, prevedeva al massimo dodici mesi sotto supervisione; il DPR 146/2018, art. 12, regola solo la domanda di deroga alla Camera di commercio. Il Reg. 2025/1893, art. 2, paragrafo 3, porta la deroga per chi è in formazione a 24 mesi. Poiché la disciplina italiana deve essere allineata, verifica con Camera di commercio e organismo quale procedura seguire: l’assunzione come apprendista, da sola, non basta.

Come ottenere il patentino F-gas, passo per passo (iscrizione al Registro, corso, attestato)

1. Iscrivi tecnico e officina al Registro

Il Registro F-gas (Registro telematico nazionale dei gas fluorurati) è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione, attraverso il sistema Ecocerved/Unioncamere. Si accede dal portale fgas.it e dalla relativa scrivania telematica.

Il tecnico si iscrive prima del corso, come stabilisce l’art. 9, comma 2, del DPR 146/2018. L’officina si iscrive come impresa non soggetta a certificazione per queste attività, ai sensi degli artt. 10 e 15.

Il codice PR viene attribuito con l’iscrizione e serve per richiedere l’attestato: cercalo nella pratica e nella posizione personale sul portale. I diritti sono indicativamente circa 13 € per la persona e 21 € per l’impresa, più eventuale bollo. Verifica gli importi presso la Camera competente: le tariffe pubblicate non sono uniformi.

L’iscrizione non è abilitante. Il corso deve essere completato entro 8 mesi dall’iscrizione, altrimenti è prevista la cancellazione dal Registro.

2. Scegli organismo e corso corretti

L’attestato deve essere rilasciato da un organismo di attestazione della formazione previsto dall’art. 6 del DPR 146/2018, nell’ambito dell’accreditamento Accredia. Il soggetto che pubblicizza il corso può essere diverso da quello che rilascia il documento.

Chiedi riferimenti alla Camera di commercio, a CNA, Confartigianato o Accredia. Non esiste un elenco pubblico liberamente consultabile degli organismi sul portale fgas.it: l’area organismi è riservata.

Verifica anche eventuali finanziamenti EBAV o Fondartigianato, secondo territorio, adesione e disponibilità. Chiedi un corso F-gas auto, non un corso per impianti fissi: cambia il programma e cambia il documento rilasciato. Per programmare gli altri aggiornamenti puoi consultare la guida ai corsi di formazione per meccanici.

3. Frequenta teoria, pratica e test finale

Il formato tradizionale più comune è 8 ore in una giornata, con teoria, pratica e test conclusivo. Per esempio, la proposta CNA Bologna del 21 maggio 2025 prevedeva questo percorso.

Non c’è l’esame teorico-pratico separato presso un organismo di certificazione previsto per i frigoristi. Il Reg. 2025/1893, art. 3 e allegato I, richiede il completamento della formazione teorica e pratica, senza fissare un monte ore minimo europeo.

4. Ottieni l’attestato e la registrazione

L’organismo rilascia l’attestato entro dieci giorni lavorativi dalla fine del corso (DPR 146/2018, art. 9, comma 4) e comunica il nominativo all’organismo di valutazione della conformità che lo ha certificato entro dieci giorni dal rilascio (art. 6, comma 2); quest’ultimo inserisce il dato nel Registro entro dieci giorni lavorativi (art. 6, comma 4). Conserva il documento e il suo numero insieme alla documentazione formativa del tecnico.

5. Controlla la posizione

Verifica sul portale la tua posizione e quella dell’impresa. Per recuperare una copia dell’attestato, rivolgiti anche all’organismo che lo ha emesso.

Il tempo necessario è quindi una giornata di corso nel formato tipico, più i tempi di iscrizione, disponibilità del corso e registrazione del rilascio. Una prenotazione o una ricevuta di pagamento non sostituiscono l’attestato.

Quanto costa il patentino F-gas per autoriparatori (tabella)

Patentino F-gas, costo indicativo: 250-550 € + IVA. Non è una tariffa ufficiale: confronta sempre contenuti, modalità e servizi inclusi.

Voce Importo indicativo Fonte o criterio
Corso CNA Bologna, soci 310 € + IVA Scheda corso del 21 maggio 2025; Registro escluso
Corso CNA Bologna, non soci 360 € + IVA Stessa scheda
Pacchetto Würth Academy 2026 549 € + IVA Scheda: 4 ore FAD, iscrizioni persona e impresa incluse
Iscrizione persona al Registro Circa 13 € Verifica presso la Camera competente
Iscrizione impresa al Registro Circa 21 € Verifica presso la Camera competente
Bollo Eventuale, da verificare Dipende dalla pratica
Tempo del tecnico Giornata sottratta alla produzione nel formato tipico Costo interno dell’officina
Stazione compatibile A2L Investimento separato, su preventivo Dipende da dotazione e refrigeranti
Confronto: certificato impianti fissi Cat. I Circa 500-1.300 €, con esame Forchetta orientativa per un percorso diverso

Le offerte citate documentano prezzi e formati, non l’aggiornamento della normativa riportata nelle schede. In particolare, verifica l’allineamento al Reg. 2025/1893 prima dell’acquisto.

Il patentino F-gas online esiste? Esistono proposte in FAD, ma non dare per scontato che un percorso interamente online copra i nuovi requisiti: l’allegato I del Reg. 2025/1893 comprende un modulo pratico. Chiedi come viene svolto e documentato.

Comprare R134a e R1234yf: cosa chiede il fornitore e cosa registra

Il Reg. 2024/573, art. 11, paragrafo 6, limita la vendita dei gas degli allegati I e II, sezione 1, alle persone e imprese con i requisiti previsti. Per l’officina significa impiegare personale con attestato e comunicarne gli estremi al fornitore.

Vale per R134a e R1234yf. Il secondo è nell’allegato II, sezione 1: il basso impatto climatico non lo esclude dalla formazione e dalle restrizioni d’acquisto.

Ai sensi del DPR 146/2018, art. 16, comma 2, il venditore registra nella Banca Dati, al momento della vendita:

  • numero dell’attestato del tecnico, per l’impresa non soggetta a certificazione;
  • tipo di refrigerante;
  • quantità venduta.

La registrazione delle vendite è operativa dal 25 luglio 2019. Il D.Lgs. 163/2019 distingue la vendita a soggetti privi dei requisiti, art. 9, comma 3, dall’acquisto senza titolo, comma 4: entrambe prevedono 1.000-50.000 €. L’omessa registrazione del venditore, comma 6, comporta 500-5.000 €.

Le ricariche non si comunicano alla Banca Dati interventi. L’A/C auto non rientra nell’elenco delle apparecchiature interessate: il webinar CCIAA Firenze del 15 ottobre 2025 conferma la distinzione tra vendita del gas e comunicazione dell’intervento. Il diritto annuo Banca Dati di 21 €/13 €, previsto per imprese e persone certificate, non riguarda l’officina che svolge soltanto queste attività con attestato.

L’art. 5 del Reg. 2024/573 non impone il controllo periodico delle perdite per l’A/C auto qui trattata. Dal 12 marzo 2027 cambia il quadro per altre apparecchiature mobili, compresi climatizzatori di veicoli pesanti e furgoni fuori dalla Direttiva 2006/40/CE: non confonderli con il normale clima auto.

Cosa rischi senza attestato: le sanzioni del D.Lgs. 163/2019 (tabella)

Le sanzioni F-gas sono nel D.Lgs. 5 dicembre 2019, n. 163, in vigore dal 17 gennaio 2020, che distingue responsabilità dell’impresa, del tecnico, del venditore e dell’acquirente.

Violazione Articolo D.Lgs. 163/2019 Sanzione
Impresa che effettua recupero dall’A/C veicoli con personale senza attestato Art. 7, comma 3 7.000-100.000 €
Persona fisica che svolge attività soggette senza certificato o attestato richiesto Art. 8, comma 1 10.000-100.000 €
Mancata iscrizione al Registro Art. 8, comma 8 150-1.000 €
Acquisto di gas senza titolo richiesto Art. 9, comma 4 1.000-50.000 €
Vendita a soggetti privi dei requisiti Art. 9, comma 3 1.000-50.000 €
Omessa registrazione della vendita Art. 9, comma 6 500-5.000 €
Rilascio intenzionale in atmosfera Art. 3, comma 1 20.000-100.000 €

Le sanzioni da 7.000 € e da 10.000 € riguardano soggetti e fattispecie differenti. Non sono una sola multa con due minimi alternativi, né vanno sommate automaticamente.

Gli importi appartengono al decreto costruito sul precedente Reg. 517/2014, oggi abrogato. Il decreto nazionale è in aggiornamento: per qualificare una condotta concreta, soprattutto nella transizione verso le attività ampliate dal nuovo regolamento, verifica con un consulente.

Cosa cambia con il Reg. UE 2024/573 e il Reg. 2025/1893: livelli M1-M4 e scadenza 2029

Il Reg. UE 2024/573 del 7 febbraio 2024 è in vigore dall’11 marzo 2024 e abroga il precedente Reg. 517/2014, art. 37. Il Reg. di esecuzione UE 2025/1893 del 17 settembre 2025, in vigore dal 9 ottobre 2025, abroga l’ex Reg. 307/2008, art. 7, e introduce i livelli per la formazione sui veicoli.

Il DPR 146/2018 e il D.Lgs. 163/2019 restano i riferimenti nazionali, in fase di aggiornamento secondo il MASE. L’adeguamento italiano è in preparazione: non è una ragione per ignorare le disposizioni europee già applicabili.

Il calendario: cosa è cambiato

Data Passaggio
11 marzo 2024 Entrata in vigore del Reg. 2024/573
9 ottobre 2025 Entrata in vigore del Reg. 2025/1893; abrogazione dell’ex 307/2008 e livelli M1-M4
12 marzo 2026 Termine UE per adottare i requisiti minimi, art. 10, paragrafo 8; per questi attestati l’atto è già il 2025/1893
9 ottobre 2026 Termine di un anno dall’entrata in vigore del 2025/1893 entro cui l’Italia deve adeguare i programmi di formazione e comunicarli alla Commissione (Reg. 2024/573, art. 10, paragrafi 3 e 10); adeguamento italiano ancora in preparazione
12 marzo 2027 Termine per gli Stati membri per imporre alle persone certificate l’aggiornamento almeno ogni sette anni (art. 10, paragrafo 9); nuovi obblighi per determinate apparecchiature mobili (art. 5, paragrafo 5; art. 8, paragrafo 5)
12 marzo 2029 Primo aggiornamento per chi possiede già certificati o attestati del precedente quadro

Il passaggio operativo ai programmi aggiornati va verificato con gli organismi tra fine 2026 e inizio 2027. Questa indicazione non costituisce una proroga del termine europeo.

Quale livello serve alla tua officina

Livello Attività e refrigeranti Impiego tipico
M1 Manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e recupero con F-gas e idrocarburi Attività complete, senza il limite della sola stazione automatica
M2 Stesse attività di M1, soltanto con stazione automatica di recupero e ricarica Caso tipico dell’officina con stazione automatica
M3 Assistenza su impianti a CO2/R744 Veicoli dotati di questi sistemi
M4 Solo recupero Operatore che svolge esclusivamente questa attività

I livelli sono definiti dall’art. 2, paragrafo 2, del Reg. 2025/1893. Per scegliere, descrivi all’organismo le attività effettive: M2 non equivale a M1 se lavori fuori dal perimetro della stazione automatica.

L’attestato ottenuto con l’ex Reg. 307/2008 resta valido alle condizioni originarie, secondo l’art. 10, paragrafo 9, del Reg. 2024/573. L’art. 6 del Reg. 2025/1893 richiede l’aggiornamento al livello pertinente M1, M2 o M4; il primo passaggio va effettuato entro il 12 marzo 2029.

Il Reg. 2024/573 impone l’aggiornamento almeno ogni sette anni alle persone certificate (art. 10, paragrafo 9); per chi ha un attestato fissa solo il primo aggiornamento entro il 12 marzo 2029, e spetta all’Italia definire la cadenza successiva. Quando leggi “patentino F-gas scadenza” o “rinnovo del patentino F-gas”, per i veicoli si parla di questo aggiornamento, non di una scadenza decennale del documento.

Prima di iscriverti chiedi: il corso è allineato al 2025/1893? Quale livello rilascia? Come comprende pratica e refrigeranti infiammabili? Come verrà gestito il passaggio dal vecchio attestato?

R1234yf, CO2 e auto elettriche: attrezzatura e abilitazioni

La Direttiva 2006/40/CE, per i veicoli M1 e N1 classe I, vieta nuove omologazioni con refrigeranti a GWP superiore a 150 dal 1° gennaio 2011, e immatricolazione e vendita di veicoli nuovi interessati dal 1° gennaio 2017. Non impone un gas per nome: l’industria ha adottato prevalentemente R1234yf.

R134a ha GWP 1.430, secondo l’allegato I del Reg. 2024/573. R1234yf ha GWP inferiore a 150 ed è classificato A2L, lievemente infiammabile. La formazione aggiornata deve includerne i rischi, come previsto dall’allegato I del Reg. 2025/1893.

Ricaricare R134a sulle auto esistenti non è vietato. I divieti di manutenzione dell’art. 13 del Reg. 2024/573 riguardano i gas con GWP pari o superiore a 2.500 su apparecchiature di refrigerazione, condizionamento fisso e pompe di calore: non toccano l’R134a (GWP 1.430) né il clima auto.

Per l’attrezzatura:

  • usa una stazione compatibile con refrigerante e procedura del costruttore;
  • non mescolare circuiti, bombole o refrigeranti R134a e R1234yf;
  • considera l’identificatore di refrigerante una buona pratica contro contaminazioni;
  • verifica gli standard richiesti dal costruttore: SAE J2843 per R1234yf e J2788 per R134a sono riferimenti industriali, non obblighi generali imposti dalla legge UE.

Puoi inserire questi controlli nel piano dell’attrezzatura dell’officina. L’art. 8, paragrafo 6, del Reg. 2024/573 consente il riutilizzo del gas recuperato soltanto dopo riciclaggio o rigenerazione: il riciclo effettuato correttamente dalla propria stazione è ammesso. L’art. 4, paragrafo 1, vieta il rilascio intenzionale.

Alcuni veicoli, comprese alcune elettriche, usano R744/CO2: servono livello M3 e stazioni dedicate alle alte pressioni. Sulle ibride ed elettriche il compressore può inoltre essere ad alta tensione. Il rischio elettrico richiede valutazioni e competenze separate dall’F-gas: trovi il relativo quadro nella guida PES, PAV e PEI.

Checklist: officina in regola per la stagione del clima

Prima di riaprire l’agenda degli interventi, controlla questi dieci punti:

  1. Impresa iscritta: verifica l’iscrizione dell’officina nella sezione pertinente del Registro.
  2. Tecnici coperti: controlla iscrizione e attestato di ogni operatore interessato.
  3. Posizioni aggiornate: verifica sul portale dati e rilascio degli attestati.
  4. Fornitore informato: comunica gli estremi dell’attestato da associare agli acquisti.
  5. Stazioni idonee: controlla compatibilità con ogni gas, manutenzione e tarature previste dal costruttore.
  6. Bombole e documenti: identifica i contenitori e conserva DDT e documenti d’acquisto.
  7. Rapporto al cliente: annota gas e quantità impiegata; è una buona pratica, non una comunicazione obbligatoria alla Banca Dati.
  8. Rifiuti gestiti: separa il refrigerante recuperato riutilizzabile dai materiali da conferire come rifiuti; verifica la gestione di gas e olio esausto nella guida allo smaltimento dei rifiuti d’officina.
  9. Promemoria 2029: programma il primo aggiornamento entro il 12 marzo 2029.
  10. Livello corretto: verifica con l’organismo il percorso M1 o M2 coerente con il lavoro effettivo.

Conservare rapporti clima e scadenze formative nello stesso flusso organizzativo riduce le dimenticanze. Puoi usare officina.it per tenere traccia degli interventi e affiancare un calendario degli aggiornamenti dei tecnici.

Fonti

Aggiornato a ottobre 2026. Le indicazioni hanno finalità informative: per il tuo caso verifica procedure e disposizioni transitorie con la Camera di commercio, l’organismo di attestazione o il tuo consulente.

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FAQ

Domande frequenti

No. Per il clima auto serve un attestato personale, normalmente ottenuto con un corso di otto ore e test finale, senza esame separato presso l’organismo. Il certificato per apparecchiature fisse richiede invece un esame e ha durata decennale; l’attestato veicoli non ha questa scadenza.

Qualsiasi persona fisica, anche senza partita IVA e anche dipendente. Devi iscriverti personalmente al Registro prima di frequentare il corso. L’iscrizione, da sola, non abilita a lavorare.

Il titolare deve avere l’attestato soltanto se svolge personalmente le attività interessate. L’officina che opera esclusivamente sui climatizzatori dei veicoli deve iscriversi al Registro, ma non ottenere un certificato d’impresa. Ogni tecnico operativo deve possedere il titolo richiesto, salvo la deroga per chi è in formazione.

Soltanto nell’ambito della formazione, sotto supervisione di una persona attestata e per un periodo limitato. Il precedente quadro (Reg. 307/2008, art. 2, paragrafo 2, richiamato dall’art. 12 del DPR 146/2018) prevedeva al massimo dodici mesi; il Reg. 2025/1893, art. 2, paragrafo 3, porta il periodo a 24 mesi. Verifica con Camera di commercio e organismo la gestione della transizione italiana.

Il formato tipico dura otto ore in una giornata e costa circa 250-550 € + IVA. Possono aggiungersi circa 13 € per l’iscrizione personale e 21 € per l’impresa, oltre all’eventuale bollo, da verificare con la Camera competente. Alcuni pacchetti includono le iscrizioni.

Per i veicoli non è previsto l’esame separato presso l’organismo di certificazione proprio del percorso per impianti fissi. Il corso tipico comprende un test finale. Il Reg. 2025/1893 richiede formazione teorica e pratica, senza fissare un monte ore minimo europeo.

Il DPR 146/2018 non prevede una scadenza dell’attestato veicoli e i vecchi documenti restano validi alle condizioni originarie. Occorre però il primo aggiornamento entro il 12 marzo 2029, passando al livello pertinente M1, M2 o M4. Il Reg. 2024/573 prevede aggiornamenti almeno ogni sette anni per i certificati; per gli attestati fissa solo il primo aggiornamento, con cadenza e modalità italiane ancora da definire.

Il codice PR viene attribuito con l’iscrizione al Registro: controlla la pratica e la posizione personale nella scrivania telematica. Per verificare la registrazione dell’attestato consulta il portale; per una copia del documento rivolgiti all’organismo che lo ha rilasciato.

No, gli interventi sull’A/C auto qui trattata non rientrano nelle comunicazioni alla Banca Dati interventi. È il venditore a registrare la vendita del refrigerante con tipo, quantità ed estremi dell’attestato. Il diritto annuo previsto per i soggetti certificati non riguarda l’officina con il solo attestato per queste attività.

Deve rifiutare la vendita se mancano i requisiti previsti dall’art. 11, paragrafo 6, del Reg. 2024/573. Per l’officina occorre personale attestato e il venditore registra gli estremi del titolo. La regola vale per entrambi i gas; l’acquisto senza il titolo richiesto è sanzionato dall’art. 9, comma 4, del D.Lgs. 163/2019 con 1.000-50.000 €.

Ogni volta che una persona apre il circuito del climatizzatore di un veicolo per recuperare, ricaricare, riparare o fare manutenzione: meccanico, elettrauto, gommista o carrozziere. Chi fa solo accettazione o amministrazione non ne ha bisogno. L’officina si iscrive al Registro, il tecnico deve avere l’attestato.

Il Regolamento UE 2024/573 (in vigore dall’11 marzo 2024) e il Regolamento di esecuzione 2025/1893 (dal 9 ottobre 2025, livelli M1-M4). In Italia restano in vigore il DPR 146/2018 e il D.Lgs. 163/2019 per le sanzioni, entrambi in aggiornamento. I vecchi Reg. 517/2014 e 307/2008 sono abrogati.