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Risposta rapida: Per ricaricare o riparare il climatizzatore dell’auto serve l’attestato F-gas personale: il percorso tipico dura 8 ore, prevede un test finale e costa 250-550 € + IVA, senza esame presso l’organismo né scadenza oggi prevista dal DPR 146/2018. È diverso dal certificato del frigorista, che richiede un esame e vale 10 anni: per l’attività sui veicoli, tecnico e officina si iscrivono al Registro, ma l’impresa non deve certificarsi. Il fornitore vende R134a e R1234yf alle imprese con personale attestato; le sanzioni per lavorare senza titolo possono arrivare a 100.000 €, secondo la violazione. Il nuovo quadro europeo introduce i livelli M1-M4 e il primo aggiornamento dei vecchi attestati entro il 12 marzo 2029.
Cerchi “patentino f gas” e trovi corsi per frigoristi, esami teorici e pratici, certificazioni aziendali. Se lavori sul clima auto, rischi di scegliere un percorso diverso da quello necessario o di preventivare adempimenti che non riguardano la tua officina.
Il problema interessa meccanici, elettrauto, gommisti e carrozzieri: basta intervenire sul circuito del climatizzatore, anche dopo una riparazione da incidente. Il patentino f gas auto (o patentino fgas autoriparatori, come lo chiamano i corsi) è un titolo diverso da quello dei frigoristi. Devi distinguere il titolo del tecnico, l’iscrizione dell’officina e i documenti richiesti dal fornitore del refrigerante.
Questa guida, aggiornata a ottobre 2026, separa questi obblighi e spiega cosa cambia con i Regolamenti UE 2024/573 e 2025/1893, mentre l’adeguamento italiano è ancora in preparazione.
“Patentino” è il termine comune. Per il climatizzatore dei veicoli il documento corretto è l’attestato di formazione personale, previsto dall’art. 9 del DPR 146/2018. La certificazione F-gas per apparecchiature fisse segue invece un percorso diverso.
La distinzione conta quando confronti i corsi: molte risposte online, comprese quelle automatiche, descrivono il lavoro sugli impianti fissi.
| Attestato per veicoli | Certificato per apparecchiature fisse |
|---|---|
| Norme: DPR 146/2018, art. 9; Reg. 2024/573, art. 10; Reg. 2025/1893 | Norma nazionale: DPR 146/2018, art. 7, nel quadro europeo aggiornato |
| Attività: recupero e, nel nuovo quadro UE, manutenzione, assistenza e riparazione del clima veicoli | Attività: quelle previste dalla categoria di certificazione sugli impianti fissi |
| Rilascio: organismo di attestazione della formazione | Rilascio: organismo di certificazione |
| Verifica: test finale del corso; nessun esame separato presso l’organismo | Verifica: esame teorico e pratico |
| Corso: tipicamente 8 ore; l’UE non fissa un monte ore minimo | Corso: durata variabile secondo preparazione e percorso |
| Scadenza: nessuna nel DPR; aggiornamento dei vecchi attestati entro il 12 marzo 2029 | Durata: 10 anni ai sensi dell’art. 7, comma 2; aggiornamento previsto dal nuovo quadro UE |
| Costo indicativo: 250-550 € + IVA | Confronto indicativo Cat. I: 500-1.300 €, con esame |
| Impresa: iscrizione al Registro, senza certificazione per le sole attività sui veicoli | Impresa: certificazione richiesta per le attività soggette |
| Registro: iscrizione di tecnico e officina | Registro: iscrizione dei soggetti interessati |
| Banca Dati interventi: nessuna comunicazione delle ricariche A/C auto | Banca Dati interventi: comunicazioni per le attività previste |
| Aggiornamento: passaggio ai livelli pertinenti M1, M2 o M4 per i vecchi attestati | Aggiornamento: secondo il percorso applicabile alla certificazione |
Può ottenere l’attestato F-gas per veicoli qualsiasi persona fisica, anche un dipendente e anche senza partita IVA. L’iscrizione personale resta distinta da quella dell’impresa: il documento appartiene al tecnico.
Se stai organizzando le abilitazioni per aprire un’officina meccanica, considera separatamente questo percorso, i requisiti del locale e altre autorizzazioni, come la certificazione SERMI.
Quando è obbligatorio il patentino F-gas? L’obbligo dipende dall’attività svolta, non dalla qualifica scritta sul contratto.
Il DPR 146/2018, art. 9, comma 1, disciplina espressamente il recupero dai climatizzatori dei veicoli rientranti nella Direttiva 2006/40/CE. Il Reg. 2024/573, art. 10, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), estende la formazione a manutenzione, assistenza e riparazione; l’art. 8, paragrafo 4, riserva il recupero a personale attestato.
Non conviene quindi distinguere operativamente tra chi recupera e chi “fa soltanto una ricarica”: organizza l’attestazione di chiunque apra il circuito. Sul piano sanzionatorio, però, l’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 163/2019 colpisce l’impresa che fa recuperare il gas a personale senza attestato ed esclude espressamente «l’attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero».
Per chi è in formazione, l’ex Reg. 307/2008, art. 2, paragrafo 2, prevedeva al massimo dodici mesi sotto supervisione; il DPR 146/2018, art. 12, regola solo la domanda di deroga alla Camera di commercio. Il Reg. 2025/1893, art. 2, paragrafo 3, porta la deroga per chi è in formazione a 24 mesi. Poiché la disciplina italiana deve essere allineata, verifica con Camera di commercio e organismo quale procedura seguire: l’assunzione come apprendista, da sola, non basta.
Il Registro F-gas (Registro telematico nazionale dei gas fluorurati) è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione, attraverso il sistema Ecocerved/Unioncamere. Si accede dal portale fgas.it e dalla relativa scrivania telematica.
Il tecnico si iscrive prima del corso, come stabilisce l’art. 9, comma 2, del DPR 146/2018. L’officina si iscrive come impresa non soggetta a certificazione per queste attività, ai sensi degli artt. 10 e 15.
Il codice PR viene attribuito con l’iscrizione e serve per richiedere l’attestato: cercalo nella pratica e nella posizione personale sul portale. I diritti sono indicativamente circa 13 € per la persona e 21 € per l’impresa, più eventuale bollo. Verifica gli importi presso la Camera competente: le tariffe pubblicate non sono uniformi.
L’iscrizione non è abilitante. Il corso deve essere completato entro 8 mesi dall’iscrizione, altrimenti è prevista la cancellazione dal Registro.
L’attestato deve essere rilasciato da un organismo di attestazione della formazione previsto dall’art. 6 del DPR 146/2018, nell’ambito dell’accreditamento Accredia. Il soggetto che pubblicizza il corso può essere diverso da quello che rilascia il documento.
Chiedi riferimenti alla Camera di commercio, a CNA, Confartigianato o Accredia. Non esiste un elenco pubblico liberamente consultabile degli organismi sul portale fgas.it: l’area organismi è riservata.
Verifica anche eventuali finanziamenti EBAV o Fondartigianato, secondo territorio, adesione e disponibilità. Chiedi un corso F-gas auto, non un corso per impianti fissi: cambia il programma e cambia il documento rilasciato. Per programmare gli altri aggiornamenti puoi consultare la guida ai corsi di formazione per meccanici.
Il formato tradizionale più comune è 8 ore in una giornata, con teoria, pratica e test conclusivo. Per esempio, la proposta CNA Bologna del 21 maggio 2025 prevedeva questo percorso.
Non c’è l’esame teorico-pratico separato presso un organismo di certificazione previsto per i frigoristi. Il Reg. 2025/1893, art. 3 e allegato I, richiede il completamento della formazione teorica e pratica, senza fissare un monte ore minimo europeo.
L’organismo rilascia l’attestato entro dieci giorni lavorativi dalla fine del corso (DPR 146/2018, art. 9, comma 4) e comunica il nominativo all’organismo di valutazione della conformità che lo ha certificato entro dieci giorni dal rilascio (art. 6, comma 2); quest’ultimo inserisce il dato nel Registro entro dieci giorni lavorativi (art. 6, comma 4). Conserva il documento e il suo numero insieme alla documentazione formativa del tecnico.
Verifica sul portale la tua posizione e quella dell’impresa. Per recuperare una copia dell’attestato, rivolgiti anche all’organismo che lo ha emesso.
Il tempo necessario è quindi una giornata di corso nel formato tipico, più i tempi di iscrizione, disponibilità del corso e registrazione del rilascio. Una prenotazione o una ricevuta di pagamento non sostituiscono l’attestato.
Patentino F-gas, costo indicativo: 250-550 € + IVA. Non è una tariffa ufficiale: confronta sempre contenuti, modalità e servizi inclusi.
| Voce | Importo indicativo | Fonte o criterio |
|---|---|---|
| Corso CNA Bologna, soci | 310 € + IVA | Scheda corso del 21 maggio 2025; Registro escluso |
| Corso CNA Bologna, non soci | 360 € + IVA | Stessa scheda |
| Pacchetto Würth Academy 2026 | 549 € + IVA | Scheda: 4 ore FAD, iscrizioni persona e impresa incluse |
| Iscrizione persona al Registro | Circa 13 € | Verifica presso la Camera competente |
| Iscrizione impresa al Registro | Circa 21 € | Verifica presso la Camera competente |
| Bollo | Eventuale, da verificare | Dipende dalla pratica |
| Tempo del tecnico | Giornata sottratta alla produzione nel formato tipico | Costo interno dell’officina |
| Stazione compatibile A2L | Investimento separato, su preventivo | Dipende da dotazione e refrigeranti |
| Confronto: certificato impianti fissi Cat. I | Circa 500-1.300 €, con esame | Forchetta orientativa per un percorso diverso |
Le offerte citate documentano prezzi e formati, non l’aggiornamento della normativa riportata nelle schede. In particolare, verifica l’allineamento al Reg. 2025/1893 prima dell’acquisto.
Il patentino F-gas online esiste? Esistono proposte in FAD, ma non dare per scontato che un percorso interamente online copra i nuovi requisiti: l’allegato I del Reg. 2025/1893 comprende un modulo pratico. Chiedi come viene svolto e documentato.
Il Reg. 2024/573, art. 11, paragrafo 6, limita la vendita dei gas degli allegati I e II, sezione 1, alle persone e imprese con i requisiti previsti. Per l’officina significa impiegare personale con attestato e comunicarne gli estremi al fornitore.
Vale per R134a e R1234yf. Il secondo è nell’allegato II, sezione 1: il basso impatto climatico non lo esclude dalla formazione e dalle restrizioni d’acquisto.
Ai sensi del DPR 146/2018, art. 16, comma 2, il venditore registra nella Banca Dati, al momento della vendita:
La registrazione delle vendite è operativa dal 25 luglio 2019. Il D.Lgs. 163/2019 distingue la vendita a soggetti privi dei requisiti, art. 9, comma 3, dall’acquisto senza titolo, comma 4: entrambe prevedono 1.000-50.000 €. L’omessa registrazione del venditore, comma 6, comporta 500-5.000 €.
Le ricariche non si comunicano alla Banca Dati interventi. L’A/C auto non rientra nell’elenco delle apparecchiature interessate: il webinar CCIAA Firenze del 15 ottobre 2025 conferma la distinzione tra vendita del gas e comunicazione dell’intervento. Il diritto annuo Banca Dati di 21 €/13 €, previsto per imprese e persone certificate, non riguarda l’officina che svolge soltanto queste attività con attestato.
L’art. 5 del Reg. 2024/573 non impone il controllo periodico delle perdite per l’A/C auto qui trattata. Dal 12 marzo 2027 cambia il quadro per altre apparecchiature mobili, compresi climatizzatori di veicoli pesanti e furgoni fuori dalla Direttiva 2006/40/CE: non confonderli con il normale clima auto.
Le sanzioni F-gas sono nel D.Lgs. 5 dicembre 2019, n. 163, in vigore dal 17 gennaio 2020, che distingue responsabilità dell’impresa, del tecnico, del venditore e dell’acquirente.
| Violazione | Articolo D.Lgs. 163/2019 | Sanzione |
|---|---|---|
| Impresa che effettua recupero dall’A/C veicoli con personale senza attestato | Art. 7, comma 3 | 7.000-100.000 € |
| Persona fisica che svolge attività soggette senza certificato o attestato richiesto | Art. 8, comma 1 | 10.000-100.000 € |
| Mancata iscrizione al Registro | Art. 8, comma 8 | 150-1.000 € |
| Acquisto di gas senza titolo richiesto | Art. 9, comma 4 | 1.000-50.000 € |
| Vendita a soggetti privi dei requisiti | Art. 9, comma 3 | 1.000-50.000 € |
| Omessa registrazione della vendita | Art. 9, comma 6 | 500-5.000 € |
| Rilascio intenzionale in atmosfera | Art. 3, comma 1 | 20.000-100.000 € |
Le sanzioni da 7.000 € e da 10.000 € riguardano soggetti e fattispecie differenti. Non sono una sola multa con due minimi alternativi, né vanno sommate automaticamente.
Gli importi appartengono al decreto costruito sul precedente Reg. 517/2014, oggi abrogato. Il decreto nazionale è in aggiornamento: per qualificare una condotta concreta, soprattutto nella transizione verso le attività ampliate dal nuovo regolamento, verifica con un consulente.
Il Reg. UE 2024/573 del 7 febbraio 2024 è in vigore dall’11 marzo 2024 e abroga il precedente Reg. 517/2014, art. 37. Il Reg. di esecuzione UE 2025/1893 del 17 settembre 2025, in vigore dal 9 ottobre 2025, abroga l’ex Reg. 307/2008, art. 7, e introduce i livelli per la formazione sui veicoli.
Il DPR 146/2018 e il D.Lgs. 163/2019 restano i riferimenti nazionali, in fase di aggiornamento secondo il MASE. L’adeguamento italiano è in preparazione: non è una ragione per ignorare le disposizioni europee già applicabili.
| Data | Passaggio |
|---|---|
| 11 marzo 2024 | Entrata in vigore del Reg. 2024/573 |
| 9 ottobre 2025 | Entrata in vigore del Reg. 2025/1893; abrogazione dell’ex 307/2008 e livelli M1-M4 |
| 12 marzo 2026 | Termine UE per adottare i requisiti minimi, art. 10, paragrafo 8; per questi attestati l’atto è già il 2025/1893 |
| 9 ottobre 2026 | Termine di un anno dall’entrata in vigore del 2025/1893 entro cui l’Italia deve adeguare i programmi di formazione e comunicarli alla Commissione (Reg. 2024/573, art. 10, paragrafi 3 e 10); adeguamento italiano ancora in preparazione |
| 12 marzo 2027 | Termine per gli Stati membri per imporre alle persone certificate l’aggiornamento almeno ogni sette anni (art. 10, paragrafo 9); nuovi obblighi per determinate apparecchiature mobili (art. 5, paragrafo 5; art. 8, paragrafo 5) |
| 12 marzo 2029 | Primo aggiornamento per chi possiede già certificati o attestati del precedente quadro |
Il passaggio operativo ai programmi aggiornati va verificato con gli organismi tra fine 2026 e inizio 2027. Questa indicazione non costituisce una proroga del termine europeo.
| Livello | Attività e refrigeranti | Impiego tipico |
|---|---|---|
| M1 | Manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e recupero con F-gas e idrocarburi | Attività complete, senza il limite della sola stazione automatica |
| M2 | Stesse attività di M1, soltanto con stazione automatica di recupero e ricarica | Caso tipico dell’officina con stazione automatica |
| M3 | Assistenza su impianti a CO2/R744 | Veicoli dotati di questi sistemi |
| M4 | Solo recupero | Operatore che svolge esclusivamente questa attività |
I livelli sono definiti dall’art. 2, paragrafo 2, del Reg. 2025/1893. Per scegliere, descrivi all’organismo le attività effettive: M2 non equivale a M1 se lavori fuori dal perimetro della stazione automatica.
L’attestato ottenuto con l’ex Reg. 307/2008 resta valido alle condizioni originarie, secondo l’art. 10, paragrafo 9, del Reg. 2024/573. L’art. 6 del Reg. 2025/1893 richiede l’aggiornamento al livello pertinente M1, M2 o M4; il primo passaggio va effettuato entro il 12 marzo 2029.
Il Reg. 2024/573 impone l’aggiornamento almeno ogni sette anni alle persone certificate (art. 10, paragrafo 9); per chi ha un attestato fissa solo il primo aggiornamento entro il 12 marzo 2029, e spetta all’Italia definire la cadenza successiva. Quando leggi “patentino F-gas scadenza” o “rinnovo del patentino F-gas”, per i veicoli si parla di questo aggiornamento, non di una scadenza decennale del documento.
Prima di iscriverti chiedi: il corso è allineato al 2025/1893? Quale livello rilascia? Come comprende pratica e refrigeranti infiammabili? Come verrà gestito il passaggio dal vecchio attestato?
La Direttiva 2006/40/CE, per i veicoli M1 e N1 classe I, vieta nuove omologazioni con refrigeranti a GWP superiore a 150 dal 1° gennaio 2011, e immatricolazione e vendita di veicoli nuovi interessati dal 1° gennaio 2017. Non impone un gas per nome: l’industria ha adottato prevalentemente R1234yf.
R134a ha GWP 1.430, secondo l’allegato I del Reg. 2024/573. R1234yf ha GWP inferiore a 150 ed è classificato A2L, lievemente infiammabile. La formazione aggiornata deve includerne i rischi, come previsto dall’allegato I del Reg. 2025/1893.
Ricaricare R134a sulle auto esistenti non è vietato. I divieti di manutenzione dell’art. 13 del Reg. 2024/573 riguardano i gas con GWP pari o superiore a 2.500 su apparecchiature di refrigerazione, condizionamento fisso e pompe di calore: non toccano l’R134a (GWP 1.430) né il clima auto.
Per l’attrezzatura:
Puoi inserire questi controlli nel piano dell’attrezzatura dell’officina. L’art. 8, paragrafo 6, del Reg. 2024/573 consente il riutilizzo del gas recuperato soltanto dopo riciclaggio o rigenerazione: il riciclo effettuato correttamente dalla propria stazione è ammesso. L’art. 4, paragrafo 1, vieta il rilascio intenzionale.
Alcuni veicoli, comprese alcune elettriche, usano R744/CO2: servono livello M3 e stazioni dedicate alle alte pressioni. Sulle ibride ed elettriche il compressore può inoltre essere ad alta tensione. Il rischio elettrico richiede valutazioni e competenze separate dall’F-gas: trovi il relativo quadro nella guida PES, PAV e PEI.
Prima di riaprire l’agenda degli interventi, controlla questi dieci punti:
Conservare rapporti clima e scadenze formative nello stesso flusso organizzativo riduce le dimenticanze. Puoi usare officina.it per tenere traccia degli interventi e affiancare un calendario degli aggiornamenti dei tecnici.
Aggiornato a ottobre 2026. Le indicazioni hanno finalità informative: per il tuo caso verifica procedure e disposizioni transitorie con la Camera di commercio, l’organismo di attestazione o il tuo consulente.
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